ordinanza n.137
COPIA
Ordinanza n. 137
del 18/07/2008 prot. /0
Divieto permanente di attività campeggistica - parziale modifica dell'ord. n. 133dell'11.07.2008.
IL SINDACO
ACCERTATA
campeggistica in tende, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento,
in forma singola o collettiva, a seguito dello svilupparsi e diffondersi di tale fenomeno e della
sua innegabile incidenza sul territorio e sui profili di tutela dello stesso, con particolare
riguardo agli aspetti igienico-sanitari connessi alla sua fruizione;
la necessità di disciplinare in modo adeguato lo stazionamento in forma
CONSIDERATA
urbanistico edilizie, nonché l'ordine pubblico, il decoro paesaggistico e la sicurezza della
viabilità al fine di assicurarne una opportuna tutela di detti beni primari;
pertanto, la necessità di garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie,
VALUTATE
particolar modo temperature molto fredde durante i mesi invernali, sia la moltitudine di
manifestazioni che si svolgono nel territorio e che richiamano notevole pubblico per cui deve
essere garantita la sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare particolarmente intensa
su tutto il territorio;
sia le peculiari condizioni climatiche del Feltrino, dove si registrano in
ATTESO
soggezione del territorio comunale al vincolo paesaggistico nonché nella presenza in esso di
aree particolarmente sensibili oggetto di forme specifiche di protezione, quali –ad esempio- le
aree SIC e ZPS;
che le predette esigenze di tutela trovano ulteriore conferma nella generale
RICHIAMATE
di esposti, denunce, segnalazioni
inconvenienti e altri incomodi connessi agli stazionamenti sopra considerati;
inoltre le molteplici lamentale prospettate dalla cittadinanza che sotto formaet similia hanno ripetutamente evidenziato disagi, disturbi,
PRESO ATTO
revisione delle statuizioni precedentemente assunte con ordinanza n.286 del 04-11-2005
ritenendo che possano sopravvenire profili di criticità igienico-sanitaria e di conseguente
potenziale pericolosità non superabili in via ordinaria se non con l’approntamento di
installazioni e di attrezzature impiantistiche affini a quelle proprie degli insediamenti stabili;
che alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è parsa opportuna una
IN CONSIDERAZIONE
quindi necessario evitare la ricorrenza di detto pericolo, pur essendo in animo
dell'Amministrazione prevedere la realizzazione di luoghi attrezzati di sosta per camper nel
territorio comunale, individuando nel nuovo Piano di Assetto del Territorio le aree su cui è
possibile stazionare in forma di campeggio;
che attualmente non esiste un’area all’uopo predisposta e che è
VISTO
l’articolo 6 del Decreto Legge 23 marzo 2008 n. 92;
VISTA
DISPONE
l’ordinanza n. 213 del 16.08.2001 prot. n. 16597, confermata nella sua validità;
C I T T A ' D I F E L T R E
- U. O. Polizia Locale
l’abrogazione dell’ordinanza n.133 del 11.07.2008
ORDINA
1. Il divieto su tutto il territorio comunale della sosta in forma campeggistica in tende,
caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento o utilizzati a tale
scopo, in forma singola o collettiva su area pubblica e privata se prive dei requisiti e delle
autorizzazioni richieste.
2. a coloro che sostano in forma campeggistica in violazione della presente ordinanza, previo
intimazione di cessazione dell’attività di camperaggio entro un limite massimo di 8 ore,
stante l’inottemperanza all’ordine si procederà alla conseguente segnalazione all’Autorità
.Giudiziaria per violazione all’art. 650 c.p.
3. all’accertamento dell’attività campeggistica seguirà l’applicazione della sanzione
amministrativa compresa tra un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a
norma dell’art. 7 bis/1° comma del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 con oblazione in via breve
di euro 50,00. All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali
rifiuti e quant’altro occupi il suolo pubblico e cessare il comportamento vietato. Nel caso
non venga effettuato il ripristino dei luoghi, provvederà l’Amministrazione a spese dei
trasgressori previste in euro 100,00 per la chiamata d’intervento del personale incaricato,
aumentate di euro 50,00 per ogni periodo minimo, rapportato alla mezz’ora, nel quale il
personale rimane impegnato nelle operazioni di pulizia e rimozione.
4. le violazioni alle norme del vigente Codice della Strada, se accertate, sono applicate a
prescindere dai punti precedenti.
5. Per la definizione di sosta in " forma campeggistica ed assimilata "si richiama quanto
disposto nella circolare nr. 0000277 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale della Motorizzazione del 15
gennaio 2008.
La Polizia Locale è incaricata di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 6, 4° comma del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, il presente
provvedimento è comunicato tempestivamente al Signor Prefetto della Provincia di Belluno
ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari per l’attuazione.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60
giorni, decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza.
IL SINDACO
Ing. Gianvittore VACCARI
- U. O. Polizia Locale

